BIO NATURAE - EVENTI, MANIFESTAZIONI, SINERGIA

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Statuto

Chi siamo

E’ costituita la Associazione denominata “Bio Naturae” , con sede legale in Caneva (Provincia di Pordenone), via Mezzacampagna 27/A.
L’Associazione è autonoma ed indipendente e non ha né fini politici, né scopo di lucro. Essa, pur conservando la propria autonomia, collabora, per il migliore conseguimento delle proprie finalità, con enti pubblici, associazioni private, istituzioni civili e religiose.
Le finalità dell’Associazione sono:
a) la promozione culturale e sociale del territorio del triveneto
b) la promozione di mostre, convegni, ricerche, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa culturale, idonea a valorizzare l’idea della Vita e della Natura .
c) la promozione di feste, sagre, gite, spettacoli, conferenze, convegni, sistemi multimediali di comunicazione ed ogni altra iniziativa di carattere culturale e turistico diretta a valorizzare la ricerca sperimentale di nuovi modelli sociali ed economici.
d)lo sviluppo di nuove professionalità e modelli sociali innovativi.
e) il coinvolgimento culturale e creativo di quanti ricercano la solidarietà e l’armonia sociale.
L’Associazione è composta da:
- Soci ordinari.
Possono divenirlo, a domanda quanti condividono le finalità dell’Associazione, e si impegnano ad operare, nell’ambito della stessa, per il conseguimento dei fini sociali.
Sono tenuti a versare la quota annuale di iscrizione, nell’importo fissato dall’Assemblea dei soci.
L’ammissione dei Soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Soci sostenitori.
Lo sono quanti versano annualmente all’Associazione un contributo superiore alla quota di iscrizione dei Soci ordinari. La Assemblea dei soci può fissare il contributo minimo per conseguire la qualifica di Socio sostenitore.
Soci onorari
Lo sono quanti abbiano acquisito particolari benemerenze verso l’Associazione favorendo il perseguimento delle sue finalità statutarie. La qualifica di socio si perde: per dimissioni; per cancellazione per mancato pagamento della quota annuale di iscrizione; ovvero per radiazione per indegnità o altro grave motivo. La perdita di socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- quote annuali di iscrizione dei Soci ordinari;
- contributi annuali dei soci sostenitori;
- atti di liberalità di privati e associazioni;
- contributi di enti pubblici
- entrate economiche a seguito di manifestazioni
Le spese obbligatorie sono:
- le spese generali ed ogni altra cui l’Associazione sia tenuta in forza di disposizione di legge;
- le spese oggettivamente necessarie per la gestione amministrativa dell’Associazione e per la realizzazione delle sue finalità statutarie.
Tutte le spese sono facoltative: esse devono avere attinenza con le finalità statutarie e devono essere approvate dalla Assemblea dei Soci
Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili, acquistati dalla Associazione a titolo oneroso, o ad essa pervenuti a titolo di liberalità.
L’esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno escluso l’anno di fondazione.
Gli organi dell’Associazione sono :
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
Possono essere eletti a far parte degli organi dell’Associazione tutti i Soci ordinari che abbiano compiuto sedici anni di età. A parità di voti, è eletto il socio più anziano di età. Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venisse a mancare uno dei soci eletti negli organi dell’Associazione, ad esso subentrerà, per il rimante periodo, il primo dei non eletti. E’ ammesso il compenso professionale a quanti operano nel Consiglio Direttivo per l’attività svolta a favore della stessa. Ad essi, ed a tutti Soci in genere, spetta tuttavia il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni o in esecuzione di incarichi loro affidati.
L’Assemblea dei Soci comprende tutti i soci (ordinari ed onorari), e può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta ogni due anni, con preavviso di almeno 14 giorni prima del giorno fissato per la riunione. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda:
da parte del Consiglio Direttivo
da parte di almeno un terzo dei soci ordinari.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione.
Per la validità dell’Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza di un terzo più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente riunita quale sia il numero dei Soci presenti.
L’Assemblea è competente a deliberare sui seguenti argomenti:
- elezione del Consiglio Direttivo
- approvazione del bilancio consuntivo e della relazione morale, alla fine di ogni anno
- approvazione del programma preventivo di massima dell’anno successivo;
- approvazione dell’importo della quota annuale di iscrizione per i Soci ordinari, ed eventualmente del contributo annuale minimo per i Soci sostenitori;
- modifiche allo Statuto dell’Associazione;
- scioglimento dell’Associazione.
Hanno diritto di voto tutti i soci (ordinari ed onorari), regolarmente iscritti per l’anno in corso, purché abbiano compiuto i sedici anni di età.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti dei soci presenti.
Tuttavia, per le modifiche allo Statuto e per lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea è validamente convocata se sono presenti almeno un terzo dei Soci ordinari, e le deliberazioni devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei voti dei Soci presenti.
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, eletti dall’Assemblea dei Soci, e dura un carica due anni. Si riunisce almeno sei volte all’anno, su convocazione del Presidente, con avviso avente gli stessi requisiti di quello per la convocazione dell’Assemblea dei Soci.
Su richiesta di almeno sette dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza.
Il Consiglio Direttivo è validamente convocato quando siano presenti almeno quattro Consiglieri, e decide a maggioranza semplice dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni a voti segreti, in caso di parità, la proposta si intende respinta.
Il Consiglio Direttivo elegge le cariche sociali.
Elabora la stesura della relazione morale (su proposta del Presidente) e del bilancio consuntivo (su proposta del Tesoriere), da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Elabora annualmente il programma preventivo di massima delle attività da svolgere nell’anno successivo; promuove e cura l’attuazione di ogni iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità statutarie; nomina comitati speciali per l’organizzazione di particolari manifestazioni o attività; nomina delegati per l’esecuzione di compiti specifici; può, a sua discrezione, cooptare fino ad un massimo di tre Consiglieri.
Le cariche dell’Associazione sono:
- il Presidente Onorario;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Segretario Generale;
- il Segretario;
- il Tesoriere.
Le cariche sociali sono elette - nel proprio seno, ed a voti segreti dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente Onorario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto, ed è rieleggibile. Gli possono essere conferiti incarichi di rappresentanza dell’Associazione per specifici oggetti.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile. Convoca l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze, i vari documenti e rendiconti riguardanti l’attività sociale; firma i mandati, i verbali delle riunioni, e tutta la corrispondenza. Si avvale dell’opera del Segretario Generale, del Segretario e del Tesoriere.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto, ed è rieleggibile.
Il Segretario Generale è il primo e diretto collaboratore del Presidente. Promuove e organizza la realizzazione dei programmi decisi dal Consiglio Direttivo; è depositario di tutti i beni mobili dell’Associazione; è depositario degli atti dell’archivio dell’Associazione; controfirma la corrispondenza che impegna ufficialmente l’Associazione; cura, con la collaborazione del Segretario, l’attività amministrativa dell’Associazione. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto, ed è rieleggibile.
Il Segretario collabora con il Segretario Generale nella cura dell’attività amministrativa dell’Associazione; compila i verbali delle riunioni; fa recapitare gli inviti alle adunanze. Gli è affidata la tenuta del libro dei Soci, del libro dei verbali dell’Assemblea dei Soci, del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Il Segretario può essere scelto sia tra i Consiglieri, che tra i Soci, a discrezione del Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto, ed è rieleggibile.
Il Tesoriere cura sotto ogni aspetto l’amministrazione finanziaria, economica e fiscale dell’Associazione. Deposita il denaro dell’Associazione in un Conto Corrente istituito presso la Banca – Ufficio Postale di ............................., trattenendo eventualmente solo le somme necessarie per le piccole spese correnti; tiene il registro di cassa; conserva tutta la documentazione giustificativa delle spese; provvede agli incassi delle quote associative e di ogni altra entrata; propone al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo; collabora, per la parte finanziaria, all’elaborazione del programma preventivo annuale; cura la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti di ordine fiscale cui l’Associazione sia tenuta. Esegue i pagamenti in base a mandati di appagamento del Presidente; in caso d’urgenza può provvedere anche subito, curando però l’emissione di un mandato di regolarizzazione da parte del Presidente. Il Tesoriere può essere scelto sia tra i membri del Consiglio Direttivo, sia tra i soci, a discrezione del Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto, ed è rieleggibile.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dei Soci nominerà contestualmente tre liquidatori, scelti fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo in carica.
Caneva, 18 maggio 2003
Letto e approvato dai soci fondatori.

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